Art. 22 · Divieto di movimentazione e trasporto di volatili, uova, carni di pollame e carcasse

Art. 22

Divieto di movimentazione e trasporto di volatili, uova, carni di pollame e carcasse

In vigore dal 20 dic 2005
Divieto di movimentazione e trasporto di volatili, uova, carni di pollame e carcasse 1.   L'autorità competente garantisce che all'interno delle zone di protezione siano vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende, su strada, salvo che sulle strade private delle aziende, o su rotaia, di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno, di uova e di carcasse. 2.   L'autorità competente garantisce che sia vietato il trasporto di carni di pollame dai macelli, dagli impianti di sezionamento e dai depositi frigoriferi salvo se: a) le carni provengono da pollame allevato al di fuori delle zone di protezione e sono state conservate e trasportate separatamente dalle carni di pollame provenienti dalle zone di protezione; oppure b) le carni sono state prodotte almeno 21 giorni prima della data stimata della prima infezione in un'azienda all'interno di una zona di protezione e da allora sono state conservate e trasportate separatamente dalle carni prodotte in seguito. 3.   Il divieto di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applica tuttavia al transito su strada o rotaia attraverso la zona di protezione che non comporti operazioni di scarico o soste.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2005:94:oj#art-22