Art. 21
Fiere, mercati o altri raduni e ripopolamento faunistico
In vigore dal 20 dic 2005
Fiere, mercati o altri raduni e ripopolamento faunistico
L'autorità competente vigila affinché nelle zone di protezione siano vietate fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività.
L'autorità competente garantisce che nelle zone di protezione non vengano rilasciati pollame o altri volatili in cattività destinati al ripopolamento faunistico.
Storico versioni
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