Art. 1 · Oggetto e campo di applicazione

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

In vigore dal 20 dic 2005
Oggetto e campo di applicazione 1.   La presente direttiva stabilisce: a) talune misure preventive relative alla sorveglianza, all'individuazione precoce dell'influenza aviaria, nonché alla sensibilizzazione delle autorità competenti e degli allevatori e a una loro maggiore preparazione ai rischi che tale malattia comporta; b) le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria nel pollame o in altri volatili in cattività, nonché per l'individuazione precoce di una possibile trasmissione dei virus dell'influenza aviaria ai mammiferi; (c) altre misure sussidiarie volte ad impedire la diffusione di virus influenzali aviari ad altre specie. 2.   Gli Stati membri restano liberi di adottare misure più rigorose nel settore oggetto della presente direttiva.
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