Art. 1
In vigore dal 14 dic 2005
La direttiva 76/769/CEE è modificata come segue:
1.
all’, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera:
«c)
“articoli di puericultura”: qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l’igiene, il nutrimento e il succhiare dei bambini.»
2.
L’allegato I è modificato come indicato nell’allegato alla presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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