Art. 1

Art. 1

In vigore dal 12 dic 2005
All’articolo 12, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 77/388/CEE, il primo e secondo comma sono sostituiti dal testo seguente: «L’aliquota normale dell’imposta sul valore aggiunto è fissata da ciascuno Stato membro in una percentuale della base imponibile che è identica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi. A partire dal 1o gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2010 l’aliquota normale non può essere inferiore al 15 %. A norma dell’articolo 93 del trattato, il Consiglio fissa il livello dell’aliquota normale da applicare dopo il 31 dicembre 2010.»
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