Art. 6 · Accesso alla procedura

Art. 6

Accesso alla procedura

In vigore dal 1 dic 2005
Accesso alla procedura 1.   Gli Stati membri possono esigere che le domande di asilo siano introdotte personalmente dal richiedente e/o in un luogo designato. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché ciascun adulto con capacità giuridica abbia il diritto di presentare una domanda di asilo per proprio conto. 3.   Gli Stati membri possono prevedere che una domanda possa essere presentata da un richiedente a nome delle persone a suo carico. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché gli adulti a carico acconsentano a che la domanda sia presentata per conto loro, in caso contrario essi hanno l’opportunità di presentare la domanda per proprio conto. È richiesto il consenso all’atto della presentazione della domanda o, al più tardi, all’atto del colloquio personale con l’adulto a carico. 4.   Gli Stati membri possono determinare nella legislazione nazionale: a) i casi in cui il minore può presentare per proprio conto una domanda; b) i casi in cui la domanda di un minore non accompagnato deve essere introdotta da un rappresentante a norma dell’, paragrafo 1, lettera a); c) i casi in cui si ritiene che la presentazione di una domanda d’asilo costituisca anche la presentazione di una domanda d’asilo per eventuali minori celibi o nubili. 5.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità cui potrebbe rivolgersi chi intende presentare domanda d’asilo siano in grado di fornire indicazioni sulle modalità e sulle sedi per la presentazione della domanda e/o per chiedere che le autorità in questione trasmettano la domanda all’autorità competente.
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