Art. 5 · Disposizioni più favorevoli

Art. 5

Disposizioni più favorevoli

In vigore dal 1 dic 2005
Disposizioni più favorevoli Gli Stati membri possono introdurre o mantenere in vigore criteri più favorevoli in ordine alle procedure di riconoscimento e revoca dello status di rifugiato, purché tali criteri siano compatibili con la presente direttiva.
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