Art. 5
Disposizioni più favorevoli
In vigore dal 1 dic 2005
Disposizioni più favorevoli
Gli Stati membri possono introdurre o mantenere in vigore criteri più favorevoli in ordine alle procedure di riconoscimento e revoca dello status di rifugiato, purché tali criteri siano compatibili con la presente direttiva.
Storico versioni
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