Art. 41 · Riservatezza

Art. 41

Riservatezza

In vigore dal 1 dic 2005
Riservatezza Gli Stati membri garantiscono che le autorità che danno attuazione alla presente direttiva siano vincolate dal principio di riservatezza, quale definito nel proprio diritto interno, relativamente a tutte le informazioni ottenute nel corso del loro lavoro.
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