Art. 40 · Impugnazione da parte delle autorità pubbliche

Art. 40

Impugnazione da parte delle autorità pubbliche

In vigore dal 1 dic 2005
Impugnazione da parte delle autorità pubbliche La presente direttiva non pregiudica per le autorità pubbliche la possibilità di impugnare le decisioni amministrative e/o giudiziarie conformemente a quanto previsto dalla legislazione nazionale.
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