Art. 4
Autorità responsabili
In vigore dal 1 dic 2005
Autorità responsabili
1. Per tutti i procedimenti gli Stati membri designano un’autorità che sarà competente per l’esame adeguato delle domande a norma della presente direttiva, in particolare dell’, paragrafo 2, e dell’.
A norma dell’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 343/2003, le domande di asilo presentate in uno Stato membro alle autorità di un altro Stato membro che vi svolgono controlli sull’immigrazione sono trattate dallo Stato membro nel cui territorio è presentata la domanda.
2. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che sia competente un’altra autorità al fine di:
a)
trattare i casi in cui si prevede il trasferimento del richiedente in un altro Stato ai sensi della normativa che stabilisce criteri e meccanismi di determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo, fino a che non avvenga il trasferimento o lo Stato richiesto abbia rifiutato di prendere a carico il richiedente o di riprenderlo;
b)
decidere in merito alla domanda alla luce delle disposizioni nazionali in materia di sicurezza, purché sia consultata l’autorità accertante prima di decidere se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE;
c)
svolgere un esame preliminare a norma dell’, purché detta autorità abbia accesso al fascicolo del richiedente asilo relativo alla domanda precedente;
d)
trattare i casi nell’ambito della procedura di cui all’, paragrafo 1;
e)
rifiutare il permesso di ingresso nell’ambito della procedura di cui all’, paragrafi da 2 a 5, secondo le condizioni di cui a detti paragrafi e come da essi stabilito;
f)
stabilire che un richiedente asilo sta tentando di entrare o è entrato nello Stato membro da un paese terzo sicuro a norma dell’, secondo le condizioni di cui a detto articolo e come da esso stabilito.
3. Ove siano designate autorità a norma del paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché il relativo personale disponga delle conoscenze adeguate o riceva la formazione necessaria per ottemperare agli obblighi che ad esso incombono nell’applicazione della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2005:85:oj#art-4