Art. 37 · Revoca dello status di rifugiato

Art. 37

Revoca dello status di rifugiato

In vigore dal 1 dic 2005
Revoca dello status di rifugiato Gli Stati membri provvedono affinché un esame per la revoca dello status di rifugiato di una data persona possa cominciare quando emergano elementi o risultanze nuovi dai quali risulti che vi sono motivi per riesaminare lo status di rifugiato di quella persona.
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