Art. 36 · Concetto di paesi terzi europei sicuri

Art. 36

Concetto di paesi terzi europei sicuri

In vigore dal 1 dic 2005
Concetto di paesi terzi europei sicuri 1.   Gli Stati membri possono prevedere che l’esame della domanda di asilo e della sicurezza del richiedente stesso relativamente alle sue condizioni specifiche, secondo quanto prescritto al capo II, non abbia luogo o non sia condotto esaurientemente nei casi in cui un’autorità competente abbia stabilito, in base agli elementi disponibili, che il richiedente asilo sta cercando di entrare o è entrato illegalmente nel suo territorio da un paese terzo sicuro a norma del paragrafo 2. 2.   Un paese terzo può essere considerato paese terzo sicuro ai fini del paragrafo 1, se: a) ha ratificato e osserva la convenzione di Ginevra senza limitazioni geografiche; b) dispone di una procedura di asilo prescritta per legge; c) ha ratificato la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e ne rispetta le disposizioni, comprese le norme riguardanti i rimedi effettivi; e d) è stato designato tale dal Consiglio a norma del paragrafo 3. 3.   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta o modifica un elenco comune di paesi terzi considerati paesi terzi sicuri ai fini del paragrafo 1. 4.   Gli Stati membri interessati stabiliscono nel diritto interno le modalità di applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 e le conseguenze di decisioni adottate a norma delle disposizioni stesse, in conformità del principio di «non refoulement» a norma della convenzione di Ginevra, prevedendo altresì le eccezioni all’applicazione del presente articolo per motivi umanitari o politici o di diritto internazionale. 5.   Quando applicano una decisione basata esclusivamente sul presente articolo gli Stati membri interessati: a) ne informano il richiedente; e b) gli forniscono un documento con il quale informano le autorità del paese terzo, nella lingua di quest’ultimo, che la domanda non è stata esaminata nel merito. 6.   Se il paese terzo non riammette il richiedente asilo, gli Stati membri assicurano il ricorso a una procedura in conformità dei principi e delle garanzie fondamentali descritte al capo II. 7.   Gli Stati membri che hanno designato paesi terzi sicuri in conformità della legislazione nazionale vigente il 1o dicembre 2005 e sulla base dei criteri di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), possono applicare il paragrafo 1 ai suddetti paesi terzi fintantoché il Consiglio avrà adottato l’elenco comune a norma del paragrafo 3.
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