Art. 34 · Norme procedurali

Art. 34

Norme procedurali

In vigore dal 1 dic 2005
Norme procedurali 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti asilo la cui domanda è oggetto di un esame preliminare a norma dell’ godano delle garanzie di cui all’, paragrafo 1. 2.   Gli Stati membri possono stabilire nella legislazione nazionale norme che disciplinino l’esame preliminare di cui all’. Queste disposizioni possono in particolare: a) obbligare il richiedente a indicare i fatti e a produrre le prove che giustificano una nuova procedura; b) obbligare il richiedente a presentare le nuove informazioni entro un determinato termine dopo che è venuto in possesso di tale informazione; c) fare in modo che l’esame preliminare si basi unicamente su osservazioni scritte e non comporti alcun colloquio personale. Queste disposizioni non rendono impossibile l’accesso del richiedente asilo a una nuova procedura, né impediscono di fatto o limitano seriamente tale accesso. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché: a) il richiedente sia opportunamente informato dell’esito dell’esame preliminare e, ove sia deciso di non esaminare ulteriormente la domanda, dei motivi di tale decisione e delle possibilità di presentare ricorso o chiedere il riesame della decisione; b) se ricorre una delle situazioni di cui all’, paragrafo 2, l’autorità accertante procede quanto prima a un ulteriore esame della domanda reiterata, a norma del capo II.
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