Art. 31 · Concetto di paese di origine sicuro

Art. 31

Concetto di paese di origine sicuro

In vigore dal 1 dic 2005
Concetto di paese di origine sicuro 1.   Un paese terzo designato paese di origine sicuro a norma dell’ o dell’, previo esame individuale della domanda, può essere considerato paese di origine sicuro per un determinato richiedente asilo solo se: a) questi ha la cittadinanza di quel paese; ovvero b) è un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel paese; e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel paese non sia un paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso e per quanto riguarda la sua qualifica di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE. 2.   A norma del paragrafo 1 gli Stati membri considerano infondata la domanda di asilo, se il paese terzo è designato sicuro a norma dell’. 3.   Gli Stati membri stabiliscono nella legislazione nazionale ulteriori norme e modalità inerenti all’applicazione del concetto di paese di origine sicuro.
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