Art. 31
Concetto di paese di origine sicuro
In vigore dal 1 dic 2005
Concetto di paese di origine sicuro
1. Un paese terzo designato paese di origine sicuro a norma dell’ o dell’, previo esame individuale della domanda, può essere considerato paese di origine sicuro per un determinato richiedente asilo solo se:
a)
questi ha la cittadinanza di quel paese; ovvero
b)
è un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel paese;
e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel paese non sia un paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso e per quanto riguarda la sua qualifica di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE.
2. A norma del paragrafo 1 gli Stati membri considerano infondata la domanda di asilo, se il paese terzo è designato sicuro a norma dell’.
3. Gli Stati membri stabiliscono nella legislazione nazionale ulteriori norme e modalità inerenti all’applicazione del concetto di paese di origine sicuro.
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