Art. 29 · Elenco comune minimo di paesi terzi considerati paesi di origine sicuri

Art. 29

Elenco comune minimo di paesi terzi considerati paesi di origine sicuri

In vigore dal 1 dic 2005
Elenco comune minimo di paesi terzi considerati paesi di origine sicuri 1.   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta un elenco comune minimo dei paesi terzi considerati dagli Stati membri paesi d’origine sicuri a norma dell’allegato II. 2.   Il Consiglio può modificare, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, l’elenco comune minimo aggiungendo o depennando paesi terzi a norma dell’allegato II. La Commissione esamina le richieste fatte dal Consiglio o dagli Stati membri di presentare una proposta di modifica dell’elenco comune minimo. 3.   Nell’elaborare la proposta, a norma dei paragrafi 1 o 2, la Commissione utilizza le informazioni fornite dagli Stati membri, le proprie informazioni e, se necessario, quelle fornite dall’UNHCR, dal Consiglio d’Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti. 4.   Quando il Consiglio chiede alla Commissione di presentare una proposta intesa a depennare un paese terzo dall’elenco comune minimo, è sospeso l’obbligo degli Stati membri a norma dell’, paragrafo 2, nei confronti del paese terzo a decorrere dal giorno successivo alla decisione con cui il Consiglio chiede tale presentazione. 5.   Quando uno Stato membro chiede alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta intesa a depennare un paese terzo dall’elenco comune minimo, lo Stato membro notifica al Consiglio per iscritto la richiesta rivolta alla Commissione. L’obbligo dello Stato membro a norma dell’, paragrafo 2, è sospeso nei confronti del paese terzo a decorrere dal giorno successivo alla notifica al Consiglio. 6.   Il Parlamento europeo è informato delle sospensioni a norma dei paragrafi 4 e 5. 7.   Le sospensioni a norma dei paragrafi 4 e 5 cessano dopo tre mesi, a meno che la Commissione non proponga, prima dello scadere di detto termine, di depennare il paese terzo dall’elenco comune minimo. Le sospensioni cessano comunque se il Consiglio respinge la proposta della Commissione di depennare il paese terzo dall’elenco. 8.   Su richiesta del Consiglio, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio se la situazione di un paese incluso nell’elenco comune minimo è ancora conforme all’allegato II. Nel presentare la relazione la Commissione può formulare le raccomandazioni o le proposte che ritiene adeguate.
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