Art. 21 · Ruolo dell’UNHCR

Art. 21

Ruolo dell’UNHCR

In vigore dal 1 dic 2005
Ruolo dell’UNHCR 1.   Gli Stati membri consentono che l’UNHCR: a) abbia accesso ai richiedenti asilo, compresi quelli trattenuti e quelli che si trovano in zone di transito aeroportuale o portuale; b) abbia accesso, previo consenso del richiedente asilo, alle informazioni sulle singole domande di asilo, sullo svolgimento della procedura e sulle decisioni prese; c) nell’esercizio della funzione di controllo conferitagli a norma dell’ della convenzione di Ginevra, presenti pareri a qualsiasi autorità competente e in qualsiasi fase della procedura sulle singole domande di asilo. 2.   Il paragrafo 1 si applica anche ad altre organizzazioni che operino per conto dell’UNHCR nel territorio dello Stato membro interessato, conformemente ad un accordo con lo Stato membro stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2005:85:oj#art-21