Art. 20
Procedura in caso di ritiro implicito della domanda o di rinuncia ad essa
In vigore dal 1 dic 2005
Procedura in caso di ritiro implicito della domanda o di rinuncia ad essa
1. Qualora vi siano ragionevoli motivi per ritenere che il richiedente asilo abbia implicitamente ritirato la domanda o rinunciato ad essa, gli Stati membri provvedono affinché l’autorità accertante prenda la decisione di sospendere l’esame ovvero respingere la domanda in base al fatto che il richiedente non ha accertato il suo diritto allo status di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE.
Gli Stati membri possono presumere che il richiedente asilo abbia implicitamente ritirato la domanda o rinunciato ad essa, in particolare quando è accertato che:
a)
il richiedente non ha risposto alla richiesta di fornire informazioni essenziali per la sua domanda a norma dell’ della direttiva 2004/83/CE né è comparso al colloquio personale di cui agli , a meno che dimostri, entro un ragionevole periodo di tempo, di non aver potuto per cause di forza maggiore;
b)
è fuggito o si è allontanato senza autorizzazione dal luogo in cui viveva o era trattenuto, senza contattare l’autorità competente in tempi ragionevoli oppure, trascorso un termine ragionevole, non ha ottemperato al dovere di presentarsi o ad altri obblighi di comunicazione.
Per l’attuazione delle presenti disposizioni gli Stati membri possono fissare termini od orientamenti.
2. Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente che si ripresenta all’autorità competente dopo che è stata presa la decisione di sospendere l’esame di cui al paragrafo 1 del presente articolo, abbia il diritto di chiedere la riapertura del suo caso, a meno che la domanda non sia esaminata a norma degli .
Gli Stati membri possono prevedere un termine dopo il quale un caso non può più essere riaperto.
Gli Stati membri garantiscono che quella persona non sia allontanata in violazione del principio di «non refoulement».
Gli Stati membri possono autorizzare l’autorità accertante a riprendere l’esame della domanda dal momento in cui è stato sospeso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2005:85:oj#art-20