Art. 17 · Garanzie per i minori non accompagnati

Art. 17

Garanzie per i minori non accompagnati

In vigore dal 1 dic 2005
Garanzie per i minori non accompagnati 1.   In relazione a tutte le procedure previste dalla presente direttiva e fatti salvi gli , gli Stati membri: a) non appena possibile adottano misure atte a garantire che un rappresentante rappresenti e/o assista il minore non accompagnato in relazione all’esame della domanda di asilo. Questo rappresentante può anche essere il rappresentante a cui si fa riferimento nell’ della direttiva 2003/9/CE, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (7); b) provvedono affinché al rappresentante sia data la possibilità di informare il minore non accompagnato sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale e, laddove opportuno, di informarlo su come prepararsi ad esso. Gli Stati membri permettono al rappresentante di partecipare al colloquio, porre domande o formulare osservazioni, nel quadro stabilito dalla persona che conduce il colloquio. Gli Stati membri possono richiedere la presenza del minore non accompagnato al colloquio personale, anche se è presente il rappresentante. 2.   Gli Stati membri possono astenersi dal nominare un rappresentante, se il minore non accompagnato: a) raggiungerà presumibilmente la maggiore età prima che sia presa una decisione in primo grado; o b) può disporre gratuitamente di un avvocato o altro consulente legale autorizzato, a norma della legislazione nazionale, a svolgere i compiti di cui sopra assegnati al rappresentante; ovvero c) è, o è stato, sposato. 3.   Gli Stati membri, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore il 1o dicembre 2005, possono altresì astenersi dal nominare un rappresentante, se il minore non accompagnato ha 16 anni o più, a meno che questi non sia in grado di occuparsi della sua domanda senza un rappresentante. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché: a) qualora il minore non accompagnato sia convocato a un colloquio personale sulla sua domanda di asilo a norma degli , tale colloquio sia condotto da una persona con la competenza necessaria a trattare i particolari bisogni dei minori; b) la decisione sulla domanda di asilo di un minore non accompagnato, presa dall’autorità accertante, sia preparata da un funzionario con la competenza necessaria a trattare i particolari bisogni dei minori. 5.   Gli Stati membri possono effettuare visite mediche per accertare l’età del minore non accompagnato nel quadro dell’esame di una domanda di asilo. Se vengono effettuate visite mediche gli Stati membri provvedono affinché: a) il minore non accompagnato sia informato, prima dell’esame della domanda di asilo e in una lingua che è ragionevole supporre possa capire, della possibilità che la loro età possa essere determinata attraverso una visita medica. Le informazioni comprendono il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell’esame della domanda d’asilo, così come le conseguenze cui va incontro il minore non accompagnato che si rifiuti di sottoporsi a visita medica; b) i minori non accompagnati e/o i loro rappresentanti acconsentano allo svolgimento di una visita atta ad accertare l’età dei minori interessati; e c) la decisione di respingere la domanda di asilo di un minore non accompagnato che ha rifiutato di sottoporsi alla visita medica non sia motivata unicamente da tale rifiuto. Il fatto che un minore non accompagnato abbia rifiutato di sottoporsi alla visita medica non osta a che l’autorità accertante prenda una decisione sulla domanda di asilo. 6.   L’interesse superiore del minore costituisce un criterio fondamentale nell’attuazione, da parte degli Stati membri, del presente articolo.
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