Art. 11
Obblighi dei richiedenti asilo
In vigore dal 1 dic 2005
Obblighi dei richiedenti asilo
1. Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti asilo l’obbligo di cooperare con le autorità competenti nella misura in cui detto obbligo sia necessario ai fini del trattamento della domanda.
2. In particolare, gli Stati membri possono prevedere che:
a)
i richiedenti asilo abbiano l’obbligo di riferire alle autorità competenti o di comparire personalmente dinanzi alle stesse, sia senza indugio sia in una data specifica;
b)
i richiedenti asilo debbano consegnare i documenti in loro possesso pertinenti ai fini dell’esame della domanda, quali i passaporti;
c)
i richiedenti asilo siano tenuti a informare le autorità competenti del loro luogo di residenza o domicilio del momento e di qualsiasi cambiamento dello stesso, non appena possibile. Gli Stati membri possono prevedere che il richiedente sia tenuto ad accettare eventuali comunicazioni presso il luogo di residenza o domicilio più recente dallo stesso appositamente indicato;
d)
le autorità competenti possano perquisire il richiedente e i suoi effetti personali;
e)
le autorità competenti possano fotografare il richiedente; e
f)
le autorità competenti possano registrare le dichiarazioni orali del richiedente, purché questi ne sia stato preventivamente informato.
Storico versioni
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