Art. 1

Art. 1

In vigore dal 28 nov 2005
Nella direttiva 80/723/CEE, all', paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) “impresa soggetta all'obbligo di tenere una contabilità separata”, ogni impresa che fruisca di diritti speciali o esclusivi riconosciuti da uno Stato membro a norma dell'articolo 86, paragrafo 1, del trattato o sia incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale a norma dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato, che riceva compensazioni in qualsiasi forma per prestazioni di servizio pubblico in relazione a tali servizi e che eserciti anche altre attività;».
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