Art. 7 · Stretti legami

Art. 7

Stretti legami

In vigore dal 16 nov 2005
Stretti legami 1.   Quando sussistono stretti legami tra l'impresa di riassicurazione e altre persone fisiche o giuridiche, le autorità competenti concedono l'autorizzazione solo se tali legami non ostacolano l'effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza. 2.   Le autorità competenti negano l'autorizzazione, se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo da cui dipendono una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l'impresa di riassicurazione ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti alla loro applicazione, ostacolano l'effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza. 3.   Le autorità competenti esigono che le imprese di riassicurazione forniscano loro le informazioni che sollecitano per poter garantire il rispetto permanente delle condizioni di cui al paragrafo 1.
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