Art. 63 · Periodo transitorio per l'articolo 57, paragrafo 3, e l'articolo 60, paragrafo 6

Art. 63

Periodo transitorio per l'articolo 57, paragrafo 3, e l'articolo 60, paragrafo 6

In vigore dal 16 nov 2005
Periodo transitorio per l', paragrafo 3, e l', paragrafo 6 Uno Stato membro può posticipare l'applicazione del disposto dell', paragrafo 3, della presente direttiva, che modifica l', paragrafo 3, della direttiva 73/239/CEE, e del disposto dell', paragrafo 6, della presente direttiva fino al 10 dicembre 2008.
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