Art. 60 · Modifiche della direttiva 2002/83/CE

Art. 60

Modifiche della direttiva 2002/83/CE

In vigore dal 16 nov 2005
Modifiche della direttiva 2002/83/CE La direttiva 2002/83/CE è modificata come segue. 1) All', paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera: «s) “impresa di riassicurazione”: un'impresa di riassicurazione ai sensi dell', lettera c), della direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione (*11). (*11)   GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1.» " 2) È inserito il seguente articolo: «Articolo 9 bis Consultazione preventiva delle autorità competenti degli altri Stati membri 1.   Le autorità competenti dell'altro Stato membro interessato sono consultate in via preventiva in merito al rilascio dell'autorizzazione a un'impresa di assicurazione vita che sia: a) un'impresa figlia di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro; o b) un'impresa figlia dell'impresa madre di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro; o c) controllata dalle stesse persone, fisiche o giuridiche, che controllano un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro. 2.   Le autorità di uno Stato membro interessato competenti per la vigilanza sugli enti creditizi o sulle imprese d'investimento sono consultate in via preliminare in merito al rilascio dell'autorizzazione a un'impresa di assicurazione vita che sia: a) un'impresa figlia di un ente creditizio o di un'impresa di investimento autorizzati nella Comunità; o b) un'impresa figlia dell'impresa madre di un ente creditizio o di un'impresa d'investimento autorizzati nella Comunità; o c) controllata dalla stessa persona fisica o giuridica che controlla un ente creditizio o un'impresa d'investimento autorizzati nella Comunità. 3.   Le autorità competenti di cui ai paragrafi 1 e 2 si consultano in particolare al momento di valutare l'idoneità degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei dirigenti partecipanti alla gestione di un'altra impresa dello stesso gruppo. Esse si trasmettono reciprocamente tutte le informazioni in merito all'idoneità degli azionisti e alla reputazione ed esperienza dei dirigenti, che siano pertinenti per le altre autorità competenti interessate ai fini del rilascio di un'autorizzazione e per l'ordinaria valutazione del rispetto delle condizioni di esercizio.» 3) All', paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma: «Lo Stato membro d'origine dell'impresa di assicurazione non rifiuta il contratto di riassicurazione concluso da quell'impresa con un'impresa di riassicurazione autorizzata a norma della direttiva 2005/68/CE ovvero con un'impresa di assicurazione autorizzata a norma della presente direttiva o della direttiva 73/239/CEE per ragioni direttamente connesse con la solidità finanziaria dell'impresa di riassicurazione o dell'impresa di assicurazione.» 4) All', è aggiunto il seguente paragrafo: «1 bis.   Se l'acquirente delle partecipazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo è un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un ente creditizio o un'impresa d'investimento autorizzata in un altro Stato membro, o l'impresa madre di tale soggetto, ovvero una persona fisica o giuridica che controlla tale soggetto, e se, in virtù dell'acquisizione, l'impresa in cui l'acquirente intende detenere una partecipazione diventa un'impresa figlia o passa sotto il suo controllo, la valutazione dell'acquisizione deve formare oggetto della consultazione preventiva di cui all'articolo 9 bis.» 5) L' è modificato come segue: a) i paragrafi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: «4.   Le autorità competenti che ricevono informazioni riservate a norma dei paragrafi 1 o 2 possono servirsene soltanto nell'esercizio delle loro funzioni: — per l'esame delle condizioni di accesso all'attività di assicurazione e facilitare il controllo dell'esercizio di tale attività, con particolare riguardo alla vigilanza sulle riserve tecniche, sul margine di solvibilità, sull'organizzazione amministrativa e contabile e sul controllo interno, o — per irrogare sanzioni, o — nei ricorsi amministrativi avverso una decisione delle autorità competenti, o — nei procedimenti giurisdizionali instaurati a norma dell'articolo 67 o di disposizioni speciali previste dalla presente direttiva e da altre direttive adottate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione. 5.   I paragrafi 1 e 4 non ostano allo scambio di informazioni all'interno di uno stesso Stato membro, quando esistono più autorità competenti, o fra Stati membri, fra le autorità competenti e: — le autorità investite della funzione pubblica di vigilanza sugli enti creditizi e su altre istituzioni finanziarie e le autorità incaricate di vigilare sui mercati finanziari, — gli organismi implicati nella liquidazione e nel fallimento delle imprese di assicurazione o di riassicurazione e in altri procedimenti analoghi, e — le persone incaricate della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione, di riassicurazione e di altri enti finanziari, nell'espletamento delle loro funzioni di vigilanza; tali paragrafi non ostano inoltre alla trasmissione, agli organismi incaricati di esperire le procedure di liquidazione coatta o di amministrare i fondi di garanzia, delle informazioni necessarie per lo svolgimento della loro funzione. Le informazioni ricevute dalle autorità, organismi e persone di cui sopra sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1. 6.   Fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri possono autorizzare scambi di informazioni tra le autorità competenti e: — le autorità preposte alla vigilanza sugli organismi che intervengono nella liquidazione e nel fallimento delle imprese di assicurazione o di riassicurazione e in altri procedimenti analoghi, o — le autorità preposte alla vigilanza sulle persone incaricate della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione, di riassicurazione, degli enti creditizi, delle imprese d'investimento e di altri enti finanziari, o — gli attuari indipendenti dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione, che esercitano in virtù della legge una funzione di controllo su di esse, nonché gli organi incaricati della vigilanza nei confronti di tali attuari. Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma esigono che siano rispettate almeno le seguenti condizioni: — le informazioni sono dirette all'esercizio delle funzioni di vigilanza o di controllo di cui al primo comma, — le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1, — qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni possono essere comunicate solo con l'assenso esplicito delle autorità competenti che le hanno fornite e, in tal caso, unicamente per i fini da quelle autorizzati. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità delle autorità, persone od organi abilitati a ricevere informazioni in forza del presente paragrafo.»; b) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8.   I paragrafi da 1 a 7 non ostano a che un'autorità competente trasmetta: — alle banche centrali e ad altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie, — all'occorrenza, ad altre autorità pubbliche incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento, informazioni intese all'esercizio delle loro funzioni, né a che tali autorità od organismi comunichino alle autorità competenti le informazioni che possono essere loro necessarie ai fini del paragrafo 4. Le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al presente articolo.» 6) L', paragrafo 4, è sostituito dal seguente: «4.   Gli Stati membri non mantengono in vigore né introducono, per la costituzione di riserve tecniche, un sistema di accantonamenti lordi con impegno di attivi a garanzia delle riserve premi e per sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio a carico del riassicuratore autorizzato a norma della direttiva 2005/68/CE che sia un'impresa di riassicurazione o un'impresa di assicurazione autorizzata a norma della presente direttiva o della direttiva 73/239/CEE. Lo Stato membro d'origine che autorizzi la copertura delle riserve tecniche mediante crediti verso un riassicuratore che non sia né un'impresa di riassicurazione autorizzata a norma della direttiva 2005/68/CE né un'impresa di assicurazione autorizzata a norma della presente direttiva o della direttiva 73/239/CEE, stabilisce le condizioni per l'accettazione di questi crediti.» 7. L' è modificato come segue: a) al paragrafo 1, punto B, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) crediti verso i riassicuratori, includendo la parte dei riassicuratori nelle riserve tecniche, e sulle società veicolo di cui all' della direttiva 2005/68/CE;» b) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «3. L'inclusione di un attivo o di una categoria di attivi elencati al paragrafo 1 non implica che tutti gli attivi che rientrano in detta categoria debbano automaticamente essere autorizzati quale copertura delle riserve tecniche. Lo Stato membro d'origine fissa norme più particolareggiate che stabiliscono le condizioni di impiego degli attivi consentiti.» 8) All', paragrafo 2, sono aggiunti i seguenti commi: «Il margine di solvibilità disponibile è altresì diminuito delle seguenti voci: a) partecipazioni dell'impresa di assicurazione in: — imprese di assicurazione ai sensi dell' della presente direttiva, dell' della direttiva 73/239/CEE o dell', lettera b), della direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo (*12), — imprese di riassicurazione ai sensi dell' della direttiva 2005/68/CE ovvero imprese di riassicurazione di paesi terzi ai sensi dell', lettera l), della direttiva 98/78/CE, — società di partecipazione assicurativa ai sensi dell', lettera i), della direttiva 98/78/CE, — enti creditizi o enti finanziari ai sensi dell', paragrafi 1 e 5, della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (*13), — imprese d'investimento ed enti finanziari ai sensi dell', paragrafo 2, della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (*14), e dell', paragrafi 4 e 7, della direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (*15); b) ciascuno dei seguenti elementi che l'impresa di assicurazione vanta nei confronti dei soggetti definiti alla lettera a) in cui detiene una partecipazione: — gli strumenti di cui al paragrafo 3, — gli strumenti di cui all', paragrafo 3, della direttiva 73/239/CEE, — i crediti subordinati e gli strumenti di cui all' e all', paragrafo 3, della direttiva 2000/12/CE. In caso di possesso temporaneo di azioni di un altro ente creditizio, impresa di investimento, ente finanziario, impresa di assicurazione o di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata al risanamento e al salvataggio di questi, l'autorità competente può consentire deroghe alle disposizioni relative alle deduzioni di cui al terzo comma, lettere a) e b). In alternativa alle deduzioni degli elementi di cui al terzo comma, lettere a) e b), detenuti dall'impresa di assicurazione in enti creditizi, imprese d'investimento ed enti finanziari, gli Stati membri possono consentire alle loro imprese di assicurazione di applicare, mutatis mutandis, i metodi 1, 2 o 3 dell'allegato I della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (*16). Il metodo 1 (consolidamento contabile) è applicato soltanto qualora l'autorità competente ritenga che vi sia un livello soddisfacente di gestione integrata e di controllo interno delle imprese incluse nel consolidamento. Il metodo scelto è applicato coerentemente nel tempo. Gli Stati membri possono prevedere che, per il calcolo del margine di solvibilità di cui alla presente direttiva, le imprese di assicurazione soggette a vigilanza supplementare a norma della direttiva 98/78/CE ovvero della direttiva 2002/87/CE non siano tenute a dedurre gli elementi di cui al terzo comma, lettere a) e b), del presente articolo detenuti in enti creditizi, imprese di investimento, enti finanziari, imprese di assicurazione o di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa inclusi nella vigilanza supplementare. Ai fini della deduzione delle partecipazioni di cui al presente paragrafo, per partecipazione si intende una partecipazione ai sensi dell', lettera f), della direttiva 98/78/CE. (*12)   GU L 330 del 5.12.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9)." (*13)   GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE." (*14)   GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/87/CE (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1)." (*15)   GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE." (*16)   GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE.» " 9) L', paragrafo 2 è modificato come segue: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) primo risultato: il numero che corrisponde ad un'aliquota del 4 % delle riserve matematiche relative alle operazioni dirette e alle accettazioni in riassicurazione, senza deduzione delle cessioni in riassicurazione, deve essere moltiplicato per il rapporto esistente nell'ultimo esercizio tra l'importo delle riserve matematiche, previa detrazione delle cessioni in riassicurazione, e l'importo lordo delle riserve matematiche; tale rapporto non può in nessun caso essere inferiore all'85 %. Su richiesta, basata su prove documentate, da parte dell'impresa di assicurazione rivolta all'autorità competente dello Stato membro d'origine e con l'assenso di detta autorità, gli importi recuperabili dalle società veicolo di cui all' della direttiva 2005/68/CE possono essere dedotti quali riassicurazione;» b) alla lettera b), il primo comma è sostituito dal seguente: «b) secondo risultato: per i contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi, il numero che corrisponde ad un'aliquota dello 0,3 % di tali capitali presi a carico dall'impresa di assicurazione è moltiplicato per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'importo dei capitali sotto rischio che rimangono a carico dell'impresa, dopo aver detratto le cessioni e le retrocessioni in riassicurazione, e l'importo dei capitali sotto rischio, senza detrazione della riassicurazione; tale importo non può in alcun caso essere inferiore al 50 %. Su richiesta, basata su prove documentate, da parte dell'impresa di assicurazione rivolta all'autorità competente dello Stato membro d'origine e con l'assenso di detta autorità, gli importi recuperabili dalle società veicolo di cui all' della direttiva 2005/68/CE possono essere dedotti quali riassicurazione.» 10) È inserito il seguente articolo: «Articolo 28 bis Margine di solvibilità delle imprese di assicurazione esercenti attività riassicurative 1.   Ciascuno Stato membro applica alle imprese di assicurazione aventi la sede sul suo territorio, limitatamente alle accettazioni in riassicurazione, gli articoli da 35 a 39 della direttiva 2005/68/CE, ove ricorra una delle seguenti condizioni: a) i premi di riassicurazione raccolti superano il 10 % del premio totale; b) i premi di riassicurazione raccolti superano 50 000 000 di EUR; c) le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione superano il 10 % delle riserve tecniche totali. 2.   Ciascuno Stato membro può decidere di applicare alle imprese di assicurazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo aventi la sede sul suo territorio, limitatamente alle accettazioni in riassicurazione, l' della direttiva 2005/68/CE, ove ricorra una delle condizioni di cui al suddetto paragrafo 1. In questo caso, lo Stato membro interessato esige che tutti gli attivi impiegati dall'impresa di assicurazione a garanzia delle riserve tecniche corrispondenti alle accettazioni in riassicurazione siano delimitati, gestiti e organizzati separatamente dalle attività di assicurazione diretta dell'impresa di assicurazione, senza possibilità di trasferimento. In tal caso e unicamente per quanto concerne le attività di accettazione in riassicurazione, le imprese di assicurazione non sono soggette agli articoli da 22 a 26. Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti verifichino la separazione contemplata al secondo comma.» 11) All', il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possono diminuire il coefficiente di riduzione, basato sulla riassicurazione, del margine di solvibilità determinato a norma dell', qualora: a) il contenuto o la qualità dei contratti di riassicurazione abbia effettivamente subito modifiche sensibili rispetto all'ultimo esercizio; b) i contratti di riassicurazione non prevedano alcun trasferimento del rischio o prevedano un trasferimento limitato.»
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