Art. 59
Modifiche della direttiva 98/78/CE
In vigore dal 16 nov 2005
Modifiche della direttiva 98/78/CE
La direttiva 98/78/CE è modificata come segue.
1)
Il titolo è sostituito dal seguente:
«Direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di riassicurazione appartenenti a un gruppo assicurativo o riassicurativo».
2)
L' è modificato come segue:
a)
le lettere c), i), j) e k) sono sostituite dalle seguenti:
«c)
“impresa di riassicurazione”: un'impresa autorizzata a norma dell' della direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione (*5);
(*5)
GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1.»
"
«i)
“società di partecipazione assicurativa”: un'impresa madre la cui attività principale consiste nell'acquisire e detenere partecipazioni in imprese figlie, se tali imprese sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione, e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti a un conglomerato finanziario (*6);
j)
“società di partecipazione assicurativa mista”: un'impresa madre che non sia un'impresa di assicurazione, un'impresa di assicurazione di paesi terzi, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di riassicurazione di paesi terzi, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE, sempre che almeno una delle sue imprese figlie sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione;
k)
“autorità competenti”: le autorità nazionali preposte, per legge o regolamento, alla vigilanza sulle imprese di assicurazione o sulle imprese di riassicurazione.
(*6)
GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2005/1/CE (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).;»
"
b)
è aggiunta la seguente lettera l):
«l)
“impresa di riassicurazione di paesi terzi”: impresa che, se avesse la sede nella Comunità, dovrebbe essere autorizzata a norma dell' della direttiva 2005/68/CE;».
3)
Gli sono sostituiti dai seguenti:
«
Applicabilità della vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di riassicurazione
1. Oltre alle disposizioni della direttiva 73/239/CEE, della direttiva 2002/83/CE del Parlamento e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (*7), e della direttiva 2005/68/CE che definiscono le norme in materia di vigilanza sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di riassicurazione, gli Stati membri dispongono una vigilanza supplementare su ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione che sia un'impresa partecipante in almeno un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, secondo le modalità di cui agli della presente direttiva.
2. Ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione la cui impresa madre è una società di partecipazione assicurativa o un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi è sottoposta a vigilanza supplementare secondo le modalità di cui all', paragrafo 2, e agli .
3. Ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione la cui impresa madre è una società di partecipazione assicurativa mista è sottoposta a vigilanza supplementare secondo le modalità di cui all', paragrafo 2, e agli .
Campo di applicazione della vigilanza supplementare
1. L'esercizio della vigilanza supplementare di cui all' non implica affatto che le autorità competenti debbano esercitare una funzione di vigilanza sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, sulla società di partecipazione assicurativa o sulla società di partecipazione assicurativa mista, considerate individualmente.
2. Sono incluse nell'area della vigilanza supplementare le seguenti imprese di cui agli :
—
le imprese partecipate dall'impresa di assicurazione o dall'impresa di riassicurazione,
—
le imprese partecipanti nell'impresa di assicurazione o nell'impresa di riassicurazione,
—
le imprese partecipate dall'impresa partecipante nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
3. Gli Stati membri possono escludere dalla vigilanza supplementare di cui all' le imprese con sede in un paese terzo, qualora sussistano ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie, fatte salve le disposizioni dell'allegato I, punto 2.5, e dell'allegato II, punto 4.
Inoltre, in singoli casi le autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza supplementare possono decidere di escludere un'impresa dalla vigilanza supplementare di cui all', quando:
—
l'impresa presa in considerazione presenta un interesse trascurabile rispetto allo scopo della vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione,
—
la considerazione della situazione finanziaria dell'impresa è inopportuna o fuorviante rispetto allo scopo della vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione.
Autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza supplementare
1. La vigilanza supplementare è esercitata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui l'impresa di assicurazione o l'impresa di riassicurazione ha ricevuto l'autorizzazione amministrativa a norma dell' della direttiva 73/239/CEE, o dell' della direttiva 2002/83/CE, o dell' della direttiva 2005/68/CE.
2. Qualora imprese di assicurazione o di riassicurazione autorizzate in due o più Stati membri abbiano per impresa madre la stessa società di partecipazione assicurativa, la stessa impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi o la stessa società di partecipazione assicurativa mista, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono accordarsi su quale di esse sarà preposta alla vigilanza supplementare.
3. Qualora in uno Stato membro esistano più autorità competenti per l'esercizio della vigilanza prudenziale sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione, lo Stato membro adotta i provvedimenti necessari per organizzare il coordinamento tra tali autorità.
(*7)
GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE.»
"
4)
All', il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri prescrivono alle autorità competenti di esigere che ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a vigilanza supplementare instauri un adeguato sistema di controllo interno per la produzione dei dati e delle informazioni utili ai fini dell'esercizio di tale vigilanza supplementare.»
5)
Gli sono sostituiti dai seguenti:
«
Accesso alle informazioni
1. Gli Stati membri dispongono che le loro autorità competenti per l'esercizio della vigilanza supplementare abbiano accesso a tutte le informazioni utili ai fini della vigilanza su un'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a vigilanza supplementare. Le autorità competenti possono rivolgersi direttamente alle imprese di cui all', paragrafo 2, per ottenere le informazioni necessarie solo se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione cui sono state richieste non le ha fornite.
2. Gli Stati membri dispongono che le loro autorità competenti possano procedere nei rispettivi territori nazionali, direttamente o tramite persone da esse incaricate, alla verifica in loco delle informazioni di cui al paragrafo 1 presso:
—
l'impresa di assicurazione soggetta a vigilanza supplementare,
—
l'impresa di riassicurazione soggetta a vigilanza supplementare,
—
le imprese figlie di quell'impresa di assicurazione,
—
le imprese figlie di quell'impresa di riassicurazione,
—
le imprese madri di quell'impresa di assicurazione,
—
le imprese madri di quell'impresa di riassicurazione,
—
le imprese figlie di un'impresa madre di quell'impresa di assicurazione,
—
le imprese figlie di un'impresa madre di quell'impresa di riassicurazione.
3. Nell'applicare il presente articolo, le autorità competenti di uno Stato membro che in casi specifici intendano verificare importanti informazioni riguardanti un'impresa situata in un altro Stato membro, che sia un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata, un'impresa figlia, un'impresa madre o un'impresa figlia di un'impresa madre dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a vigilanza supplementare, devono chiedere alle autorità competenti dell'altro Stato membro che si proceda a tale verifica. Le autorità che ricevono la richiesta di verifica vi danno seguito nei limiti delle loro competenze, procedendo esse stesse alla verifica ovvero autorizzando a procedere le autorità richiedenti oppure un revisore o un esperto.
L'autorità competente richiedente che non compia direttamente la verifica può, se lo desidera, prendervi parte.
Cooperazione fra autorità competenti
1. Nel caso di imprese di assicurazione o di riassicurazione stabilite in Stati membri diversi, che siano direttamente o indirettamente partecipate o abbiano un'impresa partecipante comune, le autorità competenti di ciascuno Stato membro si comunicano, a richiesta, tutte le informazioni atte a consentire o agevolare l'esercizio della vigilanza a norma della presente direttiva e comunicano di loro iniziativa qualsiasi informazione che giudichino essenziale per le altre autorità competenti.
2. Ove un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e un ente creditizio ai sensi della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (*8), oppure un'impresa di investimento ai sensi della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento del settore dei valori mobiliari (*9), ovvero entrambi, siano direttamente o indirettamente partecipati o abbiano un'impresa partecipante comune, le autorità competenti e le autorità cui è demandata la funzione pubblica di vigilare su tali altre imprese collaborano strettamente. Fatte salve le loro rispettive competenze, queste autorità si scambiano tutte le informazioni atte a semplificarne i compiti, in particolare nell'ambito della presente direttiva.
3. Le informazioni ricevute in forza della presente direttiva, in particolare gli scambi di informazioni tra autorità competenti dalla stessa previsti, sono coperte dal segreto d'ufficio di cui all' della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (terza direttiva assicurazione non vita) (*10), all' della direttiva 2002/83/CE e agli articoli da 24 a 30 della direttiva 2005/68/CE.
Operazioni all'interno di un gruppo
1. Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti esercitino una vigilanza generale sulle operazioni tra:
a)
un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione e:
i)
un'impresa partecipata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
ii)
un'impresa partecipante nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
iii)
un'impresa partecipata da un'impresa partecipante nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
b)
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e una persona fisica che detiene una partecipazione:
i)
nell'impresa di assicurazione o nell'impresa di riassicurazione o in una delle loro imprese partecipate;
ii)
in un'impresa partecipante nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
iii)
in un'impresa partecipata da un'impresa partecipante nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
Tali operazioni riguardano in particolare:
—
i prestiti,
—
le garanzie e le operazioni fuori bilancio,
—
gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità,
—
gli investimenti,
—
le operazioni di riassicurazione e retrocessione,
—
gli accordi di ripartizione dei costi.
2. Gli Stati membri dispongono che le imprese di assicurazione e le imprese di riassicurazione pongano in essere adeguati meccanismi di controllo interno e procedure di gestione del rischio, nonché valide procedure di segnalazione e contabili, atti a consentire nei modi dovuti l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri dispongono inoltre che, almeno una volta l'anno, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dichiarino alle autorità competenti le operazioni rilevanti. Tali procedure e meccanismi sono sottoposti alla verifica delle autorità competenti.
Se da tali informazioni risulta che la solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione è compromessa, o rischia di esserlo, l'autorità competente adotta gli opportuni provvedimenti a livello dell'impresa di assicurazione o dell'impresa di riassicurazione.
(*8)
GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE."
(*9)
GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/87/CE."
(*10)
GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE.»
"
6)
All', il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Se dal calcolo di cui al paragrafo 1 risulta che la solvibilità corretta è negativa, le autorità competenti adottano gli opportuni provvedimenti a livello dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata.»
7)
L' è modificato come segue:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Società di partecipazione assicurativa, imprese di assicurazione di paesi terzi e imprese di riassicurazione di paesi terzi»;
b)
i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Nel caso di cui all', paragrafo 2, sono incluse nel calcolo tutte le imprese partecipate dalla società di partecipazione assicurativa e dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, secondo il metodo di cui all'allegato II.
3. Se da questo calcolo risulta che la solvibilità di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione figlia della società di partecipazione assicurativa o dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi è compromessa, o rischia di esserlo, le autorità competenti adottano gli opportuni provvedimenti a livello di quella impresa di assicurazione o di riassicurazione.»
8)
L'articolo 10 bis è modificato come segue:
a)
al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
imprese di riassicurazione tra le cui partecipanti vi siano imprese ai sensi dell' aventi la sede in un paese terzo;
c)
imprese di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi tra le cui partecipanti vi siano imprese ai sensi dell' aventi la sede nella Comunità.»;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 mirano in particolare a permettere:
a)
alle autorità competenti degli Stati membri di ottenere le informazioni necessarie per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede nella Comunità, che hanno imprese figlie o detengono partecipazioni in imprese fuori della Comunità; e
b)
alle autorità competenti dei paesi terzi di ottenere le informazioni necessarie per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede sul loro territorio, che hanno imprese figlie o detengono partecipazioni in imprese in uno o più Stati membri.»
9)
Gli allegati I e II della direttiva 98/78/CE sono sostituiti dal testo di cui all'allegato II della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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