Art. 58 · Modifiche della direttiva 92/49/CEE

Art. 58

Modifiche della direttiva 92/49/CEE

In vigore dal 16 nov 2005
Modifiche della direttiva 92/49/CEE La direttiva 92/49/CEE è modificata come segue. 1) All', il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente: «1 bis.   Se l'acquirente delle partecipazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo è un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un ente creditizio o un'impresa d'investimento autorizzati in un altro Stato membro, o l'impresa madre di tale soggetto, ovvero una persona fisica o giuridica che controlla tale soggetto, e se, in virtù dell'acquisizione, l'impresa in cui l'acquirente intende detenere una partecipazione diventa un'impresa figlia o passa sotto il suo controllo, la valutazione dell'acquisizione forma oggetto della consultazione preliminare di cui all'articolo 12 bis della direttiva 73/239/CEE.» 2) All', i paragrafi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: «4.   L'autorità competente che, a norma dei paragrafi 1 o 2, riceve informazioni riservate può servirsene soltanto nell'esercizio delle proprie funzioni: — per l'esame delle condizioni di accesso all'attività di assicurazione e facilitare il controllo dell'esercizio di tale attività, con particolare riguardo alla vigilanza sulle riserve tecniche, sul margine di solvibilità, sull'organizzazione amministrativa e contabile e sul controllo interno, — per l'irrogazione di sanzioni, — nell'ambito di un ricorso amministrativo avverso una decisione dell'autorità competente, o — nei procedimenti giurisdizionali instaurati a norma dell' o di disposizioni speciali previste dalla presente direttiva e da altre direttive adottate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione. 5.   I paragrafi 1 e 4 non ostano allo scambio di informazioni all'interno di uno Stato membro, quando esistono più autorità competenti nello stesso Stato membro, o fra Stati membri, fra le autorità competenti e: — le autorità investite della funzione pubblica di vigilanza sugli enti creditizi e su altre istituzioni finanziarie e le autorità incaricate di vigilare sui mercati finanziari, — gli organismi implicati nella liquidazione e nel fallimento delle imprese di assicurazione o di riassicurazione e in altri procedimenti analoghi, e — le persone incaricate della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione, di riassicurazione e di altri enti finanziari, nell'espletamento delle loro funzioni di vigilanza; tali paragrafi non ostano inoltre alla trasmissione, agli organismi incaricati di esperire le procedure di liquidazione coatta o di amministrare i fondi di garanzia, delle informazioni necessarie per lo svolgimento della loro funzione. Le informazioni ricevute dalle autorità, organismi e persone di cui sopra sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1. 6.   Fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri possono autorizzare scambi di informazioni tra le autorità competenti e: — le autorità preposte alla vigilanza sugli organismi che intervengono nella liquidazione e nel fallimento delle imprese di assicurazione o di riassicurazione e in altri procedimenti analoghi, o — le autorità preposte alla vigilanza sulle persone incaricate della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione, di riassicurazione, degli enti creditizi, delle imprese d'investimento e di altri enti finanziari, o — gli attuari indipendenti dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione, che esercitano in virtù della legge una funzione di controllo su di esse, nonché gli organi incaricati della vigilanza nei confronti di tali attuari. Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma esigono che siano rispettate almeno le seguenti condizioni: — le informazioni sono dirette all'esercizio delle funzioni di vigilanza o di controllo di cui al primo comma, — le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1, — qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni possono essere comunicate solo con l'assenso esplicito delle autorità competenti che le hanno fornite e, in tal caso, unicamente per i fini da quelle autorizzati. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità delle autorità, persone od organi abilitati a ricevere informazioni in forza del presente paragrafo.» 3) All', il paragrafo 1 è modificato come segue: a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «1. Lo Stato membro d'origine può autorizzare le imprese di assicurazione a coprire le riserve tecniche e le riserve di compensazione solo mediante le seguenti categorie di attivi:»; b) al punto B, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) crediti verso i riassicuratori, inclusa la parte delle riserve tecniche a loro carico, e verso società veicolo di cui all' della direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione (*4). (*4)   GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1.» " c) al punto C, il terzo comma è sostituito dal seguente: «L'inclusione di un attivo o di una categoria di attivi elencati nel primo comma non implica che tutti gli attivi che rientrano in detta categoria debbano automaticamente essere autorizzati quale copertura delle riserve tecniche. Lo Stato membro d'origine fissa norme più particolareggiate che stabiliscono le condizioni di impiego degli attivi consentiti.» 4) All', paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «1. Per quanto riguarda gli attivi a copertura delle riserve tecniche e delle riserve di compensazione, lo Stato membro d'origine prescrive ad ogni impresa di investire non più del:»
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