Art. 52 · Trattamento riservato dai paesi terzi alle imprese di riassicurazione comunitarie

Art. 52

Trattamento riservato dai paesi terzi alle imprese di riassicurazione comunitarie

In vigore dal 16 nov 2005
Trattamento riservato dai paesi terzi alle imprese di riassicurazione comunitarie 1.   Gli Stati membri informano la Commissione delle difficoltà di carattere generale che incontrano le loro imprese di riassicurazione stabilendosi ed esercitando in un paese terzo, ovvero continuandovi le loro attività. 2.   Periodicamente, la Commissione redige una relazione in cui esamina, secondo il paragrafo 3, il trattamento delle imprese di riassicurazione comunitarie nei paesi terzi relativamente al loro stabilimento in questi paesi, all'acquisizione di partecipazioni in imprese di riassicurazione di questi paesi, all'esercizio delle loro attività quando vi si sono stabilite e alla prestazione transfrontaliera di servizi riassicurativi dalla Comunità verso questi paesi. La Commissione presenta tali relazioni al Consiglio, corredate eventualmente di proposte o raccomandazioni adeguate. 3.   Quando abbia accertato, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 2 o di altre informazioni, che un paese terzo non concede alle imprese di riassicurazione comunitarie un effettivo accesso al mercato, la Commissione può presentare raccomandazioni al Consiglio per ottenere adeguato mandato in vista di negoziare condizioni migliori di accesso al mercato per le imprese di riassicurazione comunitarie. 4.   Le misure adottate in forza del presente articolo sono conformi agli obblighi derivanti per la Comunità da eventuali accordi internazionali, in particolare quelli conclusi nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio.
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