Art. 5 · Forma delle imprese di riassicurazione

Art. 5

Forma delle imprese di riassicurazione

In vigore dal 16 nov 2005
Forma delle imprese di riassicurazione 1.   Lo Stato membro d'origine esige che le imprese di riassicurazione richiedenti l'autorizzazione assumano una delle forme di cui all'allegato I. L'impresa di riassicurazione può assumere anche la forma di società europea (SE) così come definita nel regolamento (CE) n. 2157/2001 (18). 2.   Gli Stati membri possono creare, ove occorra, imprese che assumano qualsiasi forma di diritto pubblico, purché abbiano lo scopo di fare operazioni di riassicurazione a condizioni equivalenti a quelle delle imprese di diritto privato.
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