Art. 49
Principi e condizioni per l'esercizio dell'attività riassicurativa
In vigore dal 16 nov 2005
Principi e condizioni per l'esercizio dell'attività riassicurativa
Nessuno Stato membro applica alle imprese di riassicurazione con sede fuori della Comunità, per quanto riguarda l'accesso all'attività riassicurativa e il relativo esercizio sul suo territorio, disposizioni che procurino loro un trattamento più favorevole rispetto alle imprese di riassicurazione aventi la sede in quello Stato membro.
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