Art. 47
Inosservanza delle disposizioni di legge da parte di un'impresa di riassicurazione
In vigore dal 16 nov 2005
Inosservanza delle disposizioni di legge da parte di un'impresa di riassicurazione
1. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante che accertino l'inosservanza da parte di un'impresa di riassicurazione operante sul territorio di quello Stato tramite una succursale o in regime di libera prestazione di servizi, delle disposizioni di legge ivi vigenti e ad essa applicabili, invitano l'impresa di riassicurazione a porre fine a tale situazione irregolare. Nel contempo, informano le autorità competenti dello Stato membro d'origine.
Se, nonostante le misure prese dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine, o per l'insufficienza di tali misure, l'impresa di riassicurazione persiste nel violare le disposizioni di legge vigenti nello Stato membro ospitante, quest'ultimo può, dopo averne informato le autorità competenti dello Stato membro d'origine, prendere opportune misure per prevenire o reprimere nuove irregolarità e, se strettamente necessario, impedire all'impresa di stipulare nuovi contratti di riassicurazione sul suo territorio. Gli Stati membri provvedono affinché sul loro territorio sia possibile effettuare le notifiche necessarie alle imprese di riassicurazione.
2. Le misure prese a norma del paragrafo 1 che comportino sanzioni o restrizioni all'esercizio dell'attività riassicurativa devono essere debitamente motivate e notificate all'impresa di riassicurazione interessata.
Storico versioni
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