Art. 44 · Revoca dell'autorizzazione

Art. 44

Revoca dell'autorizzazione

In vigore dal 16 nov 2005
Revoca dell'autorizzazione 1.   L'autorizzazione concessa a un'impresa di riassicurazione dall'autorità competente dello Stato membro d'origine può essere revocata da questa autorità, quando l'impresa: a) non fa uso dell'autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o cessa di esercitare l'attività per oltre sei mesi, salvo se lo Stato membro interessato non preveda in questi casi la decadenza dell'autorizzazione; b) non soddisfa più le condizioni di accesso; c) non ha potuto realizzare, entro i termini stabiliti, le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento di cui all'; d) manca gravemente agli obblighi che le incombono in virtù della normativa ad essa applicabile. L'autorità competente dello Stato membro d'origine informa le autorità competenti degli altri Stati membri della revoca o della decadenza dell'autorizzazione e quelle autorità prendono opportune misure per impedire che l'impresa di riassicurazione interessata inizi nuove operazioni sul loro territorio, in regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi. 2.   Ogni decisione di revoca è adeguatamente motivata e notificata all'impresa di riassicurazione destinataria.
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