Art. 42 · Imprese di riassicurazione in difficoltà

Art. 42

Imprese di riassicurazione in difficoltà

In vigore dal 16 nov 2005
Imprese di riassicurazione in difficoltà 1.   Ove l'impresa di riassicurazione non si conformi alle disposizioni dell', l'autorità competente dello Stato membro d'origine può vietarne la libera disponibilità degli attivi dopo aver comunicato tale intenzione alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti. 2.   Al fine di ristabilire la situazione finanziaria di un'impresa di riassicurazione il cui margine di solvibilità sia sceso sotto il minimo prescritto agli , l'autorità competente dello Stato membro d'origine esige un piano di risanamento che deve essere sottoposto alla sua approvazione. In casi eccezionali, se ritiene che la situazione finanziaria dell'impresa di riassicurazione stia per degradarsi ulteriormente, l'autorità competente può anche limitarne o vietarne la libera disponibilità degli attivi. Essa informa di tutte le misure che ha adottato le autorità degli altri Stati membri sul cui territorio l'impresa di riassicurazione svolge la propria attività e quelle, su sua richiesta, adottano le medesime misure. 3.   Se il margine di solvibilità scende al di sotto del fondo di garanzia di cui all', l'autorità competente dello Stato membro d'origine esige che l'impresa di riassicurazione sottoponga alla sua approvazione un piano di finanziamento a breve termine. L'autorità competente può anche limitare o vietare la libera disponibilità degli attivi dell'impresa di riassicurazione. Essa ne informa le autorità di tutti gli altri Stati membri e quelle, su sua richiesta, adottano le medesime misure. 4.   Ogni Stato membro adotta le misure necessarie per vietare, in conformità della legislazione nazionale, la libera disponibilità degli attivi situati sul suo territorio dietro richiesta, nei casi previsti ai paragrafi 1, 2 e 3, dello Stato membro d'origine dell'impresa di riassicurazione, il quale precisa gli attivi che devono formare oggetto di tali misure.
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