Art. 4
Portata dell'autorizzazione
In vigore dal 16 nov 2005
Portata dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione di cui all' è valida per l'intera Comunità. Essa permette all'impresa di riassicurazione di esercitarvi in regime di diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi.
2. L'autorizzazione è concessa per attività riassicurative non vita, attività riassicurative vita ovvero per tutti i tipi di attività riassicurative, secondo l'istanza del richiedente.
Essa è esaminata in base al programma di attività, da presentare in conformità dell', lettera b), e dell', nonché al sussistere delle condizioni d'autorizzazione previste dallo Stato membro richiesto.
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