Art. 4 · Portata dell'autorizzazione

Art. 4

Portata dell'autorizzazione

In vigore dal 16 nov 2005
Portata dell'autorizzazione 1.   L'autorizzazione di cui all' è valida per l'intera Comunità. Essa permette all'impresa di riassicurazione di esercitarvi in regime di diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi. 2.   L'autorizzazione è concessa per attività riassicurative non vita, attività riassicurative vita ovvero per tutti i tipi di attività riassicurative, secondo l'istanza del richiedente. Essa è esaminata in base al programma di attività, da presentare in conformità dell', lettera b), e dell', nonché al sussistere delle condizioni d'autorizzazione previste dallo Stato membro richiesto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2005:68:oj#art-4