Art. 39
Margine di solvibilità richiesto alle imprese esercenti la riassicurazione vita e la riassicurazione non vita
In vigore dal 16 nov 2005
Margine di solvibilità richiesto alle imprese esercenti la riassicurazione vita e la riassicurazione non vita
1. Lo Stato membro d'origine esige che ogni impresa di riassicurazione esercente la riassicurazione vita e non vita costituisca un margine di solvibilità disponibile per la somma dei margini di solvibilità richiesti in relazione ad entrambe le attività riassicurative, da determinarsi a norma degli a seconda del caso.
2. Ove il margine di solvibilità disponibile non raggiunga il livello richiesto al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti adottano le misure di cui agli .
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