Art. 38 · Margine di solvibilità richiesto per la riassicurazione vita

Art. 38

Margine di solvibilità richiesto per la riassicurazione vita

In vigore dal 16 nov 2005
Margine di solvibilità richiesto per la riassicurazione vita 1.   Il margine di solvibilità richiesto per le attività di riassicurazione vita è determinato a norma dell'. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro d'origine può prevedere che, per i rami di riassicurazione delle attività assicurative coperte dall', punto 1), lettera a), della direttiva 2002/83/CE, collegate a fondi di investimento o contratti di partecipazione, e per le operazioni di cui all', punto 1), lettera b), e punto 2), lettere b), c), d) ed e), della direttiva 2002/83/CE, il margine di solvibilità richiesto sia stabilito in conformità dell' della direttiva 2002/83/CE.
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