Art. 35
Regola generale
In vigore dal 16 nov 2005
Regola generale
Ciascuno Stato membro impone a ogni impresa di riassicurazione avente la sede sul suo territorio di disporre costantemente di un margine di solvibilità sufficiente per l'insieme delle sue attività, perlomeno equivalente ai requisiti fissati dalla presente direttiva.
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