Art. 32
Costituzione di riserve tecniche
In vigore dal 16 nov 2005
Costituzione di riserve tecniche
1. Lo Stato membro d'origine prescrive alle imprese di riassicurazione la costituzione di riserve tecniche sufficienti relative all'insieme delle loro attività.
L'ammontare di tali riserve tecniche è determinato a norma della direttiva 91/674/CEE. Se del caso, lo Stato membro d'origine può stabilire norme più specifiche conformemente all' della direttiva 2002/83/CE.
2. Gli Stati membri non mantengono in vigore né introducono un sistema di accantonamenti lordi con impegno di attivi a garanzia delle riserve premi e per sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio, qualora il riassicuratore sia un'impresa di riassicurazione autorizzata a norma della presente direttiva, ovvero un'impresa di assicurazione autorizzata in virtù delle direttive 73/239/CEE o 2002/83/CE.
3. Lo Stato membro d'origine che autorizzi la copertura delle riserve tecniche mediante crediti verso riassicuratori che non sono autorizzati a norma della presente direttiva, ovvero su imprese di assicurazione che non sono autorizzate in virtù delle direttive 73/239/CEE o 2002/83/CE, fissa le condizioni per accettare tali crediti.
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