Art. 29.tit_1 · Trasmissione delle informazioni alle banche centrali e alle autorità monetarie

Art. 29.tit_1

Trasmissione delle informazioni alle banche centrali e alle autorità monetarie

In vigore dal 16 nov 2005
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2005:68:oj#art-29.tit_1