Art. 29
Trasmissione delle informazioni alle banche centrali e alle autorità monetarie
In vigore dal 16 nov 2005
Trasmissione delle informazioni alle banche centrali e alle autorità monetarie
La presente sezione non osta a che un'autorità competente trasmetta alle banche centrali e ad altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie, all'occorrenza ad altre autorità pubbliche incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento, informazioni intese all'esercizio delle loro funzioni. Essa non osta nemmeno a che tali autorità od organismi comunichino alle autorità competenti le informazioni che possono essere loro necessarie ai fini dell'.
Le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui alla presente sezione.
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