Art. 28 · Scambio di informazioni con altre autorità

Art. 28

Scambio di informazioni con altre autorità

In vigore dal 16 nov 2005
Scambio di informazioni con altre autorità 1.   Gli non ostano allo scambio di informazioni all'interno di uno stesso Stato membro, quando esistono più autorità competenti, o, fra Stati membri, fra autorità competenti e: a) le autorità investite della funzione pubblica di vigilanza sugli enti creditizi e su altre istituzioni finanziarie e le autorità incaricate di vigilare sui mercati finanziari, b) gli organi che intervengono nella liquidazione e nel fallimento delle imprese di assicurazione o di riassicurazione e in altri procedimenti analoghi, e c) le persone incaricate della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione, di riassicurazione e di altri enti finanziari, nell'espletamento delle loro funzioni di vigilanza; tali paragrafi non ostano inoltre alla trasmissione, agli organi incaricati di esperire le procedure di liquidazione coatta o di amministrare i sistemi di garanzia, delle informazioni necessarie per lo svolgimento della loro funzione. Le informazioni ricevute dalle autorità, organi e persone di cui sopra sono coperte dal segreto d'ufficio di cui all'. 2.   Nonostante gli articoli da 24 a 27, gli Stati membri possono autorizzare scambi di informazioni tra le autorità competenti e: a) le autorità preposte alla vigilanza sugli organi che intervengono nella liquidazione e nel fallimento delle imprese di assicurazione o di riassicurazione e in altri procedimenti analoghi, o b) le autorità preposte alla vigilanza sulle persone incaricate della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione, di riassicurazione, degli enti creditizi, delle imprese d'investimento e di altri enti finanziari, o c) gli attuari indipendenti dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione, che esercitano in virtù della legge una funzione di controllo su di esse, nonché gli organi incaricati della vigilanza nei confronti di tali attuari. Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma esigono che siano rispettate almeno le seguenti condizioni: a) lo scambio di informazioni è diretto all'esercizio delle funzioni di vigilanza o di controllo di cui al primo comma; b) le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui all'; c) qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni possono essere comunicate solo con l'esplicito consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e, in tal caso, unicamente per i fini da quelle autorizzati. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità delle autorità, persone od organi abilitati a ricevere informazioni in forza del presente paragrafo. 3.   Nonostante gli articoli da 24 a 27, gli Stati membri possono, per rafforzare la stabilità del sistema finanziario e la sua integrità, autorizzare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità o gli organi incaricati per legge dell'individuazione delle violazioni del diritto societario e delle relative indagini. Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma esigono che siano rispettate almeno le seguenti condizioni: a) le informazioni sono dirette all'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al primo comma; b) le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui all'; c) qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni possono essere comunicate solo con l'esplicito consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e, in tal caso, unicamente per i fini da quelle autorizzati. Se in uno Stato membro le autorità o gli organi di cui al primo comma esercitano le loro funzioni di individuazione o di indagine ricorrendo, in base alla loro competenza specifica, a persone a tale scopo incaricate e non appartenenti alla funzione pubblica, la possibilità di scambio delle informazioni prevista al primo comma può essere estesa a tali persone alle condizioni previste al secondo comma. Ai fini dell'applicazione della lettera c) del secondo comma, le autorità o gli organi di cui al primo comma comunicano, alle autorità competenti che hanno trasmesso le informazioni, l'identità e il mandato preciso delle persone alle quali saranno trasmesse tali informazioni. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità delle autorità o degli organi abilitati a ricevere informazioni in forza del presente paragrafo.
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