Art. 27
Utilizzo delle informazioni riservate
In vigore dal 16 nov 2005
Utilizzo delle informazioni riservate
Le autorità competenti che ricevono informazioni riservate a norma degli possono servirsene soltanto nell'esercizio delle loro funzioni:
a)
per verificare il sussistere delle condizioni di accesso all'attività di riassicurazione e facilitare il controllo dell'esercizio di tale attività, con particolare riguardo alla vigilanza sulle riserve tecniche, sul margine di solvibilità, sull'organizzazione amministrativa e contabile e sul sistema di controllo interno;
b)
per irrogare sanzioni;
c)
nei ricorsi amministrativi avverso una decisione delle autorità competenti; o
d)
nei procedimenti giurisdizionali instaurati a norma dell' o di disposizioni speciali previste dalla presente direttiva e da altre direttive adottate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione.
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