Art. 27 · Utilizzo delle informazioni riservate

Art. 27

Utilizzo delle informazioni riservate

In vigore dal 16 nov 2005
Utilizzo delle informazioni riservate Le autorità competenti che ricevono informazioni riservate a norma degli possono servirsene soltanto nell'esercizio delle loro funzioni: a) per verificare il sussistere delle condizioni di accesso all'attività di riassicurazione e facilitare il controllo dell'esercizio di tale attività, con particolare riguardo alla vigilanza sulle riserve tecniche, sul margine di solvibilità, sull'organizzazione amministrativa e contabile e sul sistema di controllo interno; b) per irrogare sanzioni; c) nei ricorsi amministrativi avverso una decisione delle autorità competenti; o d) nei procedimenti giurisdizionali instaurati a norma dell' o di disposizioni speciali previste dalla presente direttiva e da altre direttive adottate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione.
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