Art. 25
Scambio di informazioni fra le autorità competenti degli Stati membri
In vigore dal 16 nov 2005
Scambio di informazioni fra le autorità competenti degli Stati membri
L' non osta a che le autorità competenti dei vari Stati membri scambino informazioni a norma delle direttive applicabili alle imprese di riassicurazione. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio di cui all'.
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