Art. 25 · Scambio di informazioni fra le autorità competenti degli Stati membri

Art. 25

Scambio di informazioni fra le autorità competenti degli Stati membri

In vigore dal 16 nov 2005
Scambio di informazioni fra le autorità competenti degli Stati membri L' non osta a che le autorità competenti dei vari Stati membri scambino informazioni a norma delle direttive applicabili alle imprese di riassicurazione. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio di cui all'.
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