Art. 21 · Cessioni

Art. 21

Cessioni

In vigore dal 16 nov 2005
Cessioni Gli Stati membri prescrivono che tutte le persone fisiche o giuridiche che non intendano più detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un'impresa di riassicurazione, debbano informarne preventivamente le autorità competenti dello Stato membro d'origine, comunicando l'entità di tale partecipazione. Le persone fisiche o giuridiche informano altresì le autorità competenti qualora intendano diminuire la loro partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale da esse detenuta scenda al di sotto dei limiti del 20 %, 33 % o 50 %, oppure l'impresa di riassicurazione cessi di essere una loro impresa figlia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2005:68:oj#art-21