Art. 19
Acquisizioni
In vigore dal 16 nov 2005
Acquisizioni
Gli Stati membri prescrivono che tutte le persone fisiche o giuridiche che intendano detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un'impresa di riassicurazione debbano informarne preventivamente le autorità competenti dello Stato membro d'origine, comunicando l'entità di tale partecipazione. Tali persone fisiche e giuridiche sono altresì tenute a informare le autorità competenti dello Stato membro d'origine qualora intendano aumentare la loro partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale da esse detenuta raggiunga o superi i limiti del 20 %, 33 % o 50 %, oppure l'impresa di riassicurazione divenga una loro impresa figlia.
Le autorità competenti dello Stato membro d'origine dispongono di un termine massimo di tre mesi dalla data della comunicazione di cui al primo comma per opporsi a detto progetto se, vista la necessità di garantire una gestione sana e prudente dell'impresa di riassicurazione, non siano soddisfatte dei requisiti della persona di cui al primo comma. In assenza di opposizione, le autorità possono fissare un termine massimo per la sua realizzazione.
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