Art. 18 · Trasferimento del portafoglio

Art. 18

Trasferimento del portafoglio

In vigore dal 16 nov 2005
Trasferimento del portafoglio Alle condizioni previste dal diritto nazionale, gli Stati membri autorizzano le imprese di riassicurazione con la sede sul loro territorio a trasferire totalmente o in parte il loro portafoglio di contratti, compresi quelli sottoscritti in regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi, a un cessionario stabilito nella Comunità, se le autorità competenti dello Stato membro d'origine del cessionario attestano che questi dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario di cui al capo 3.
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