Art. 16
Vigilanza delle succursali stabilite in un altro Stato membro
In vigore dal 16 nov 2005
Vigilanza delle succursali stabilite in un altro Stato membro
Ove un'impresa di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro eserciti la propria attività tramite una succursale, lo Stato membro della succursale provvede affinché le autorità competenti dello Stato membro d'origine possano, dopo averne preventivamente informato le autorità competenti dello Stato membro della succursale, procedere direttamente, o tramite persone da esse incaricate a tal fine, alla verifica in loco delle informazioni necessarie per assicurare la vigilanza finanziaria dell'impresa. Le autorità dello Stato membro della succursale possono partecipare a questa verifica.
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