Art. 13
Rifiuto dell'autorizzazione
In vigore dal 16 nov 2005
Rifiuto dell'autorizzazione
Ogni decisione di rifiuto dell'autorizzazione deve essere adeguatamente motivata e notificata all'impresa interessata.
Ciascuno Stato membro prevede la possibilità di ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rifiuto, in conformità dell'.
La possibilità di ricorso giurisdizionale è prevista anche nel caso in cui le autorità competenti non si siano pronunciate sulla domanda di autorizzazione allo scadere di sei mesi decorrenti dalla data di ricezione della stessa.
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