Art. 1 · Campo d'applicazione

Art. 1

Campo d'applicazione

In vigore dal 16 nov 2005
Campo d'applicazione 1.   La presente direttiva disciplina l'accesso alle attività indipendenti di riassicurazione, e il relativo esercizio, delle imprese di riassicurazione che svolgono soltanto l'attività riassicurativa e sono stabilite in uno Stato membro o desiderano stabilirvisi. 2.   La presente direttiva non si applica: a) alle imprese di assicurazione soggette alle direttive 73/239/CEE o 2002/83/CE; b) alle attività e agli enti di cui agli della direttiva 73/239/CEE; c) alle attività e agli enti di cui all' della direttiva 2002/83/CE; d) all'attività riassicurativa svolta o pienamente garantita dal governo di uno Stato membro che agisca, per motivi di interesse pubblico sostanziale, in qualità di riassicuratore di ultima istanza, anche ove questo ruolo sia imposto da una situazione di mercato in cui è impossibile ottenere un'adeguata copertura riassicurativa.
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