Art. 8 · Entità tecniche separate

Art. 8

Entità tecniche separate

In vigore dal 26 ott 2005
Entità tecniche separate La presente direttiva non pregiudica la facoltà di uno Stato membro di vietare o limitare l'impiego dei sistemi di protezione frontale commercializzati come entità tecniche separate prima dell'entrata in vigore della presente direttiva.
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