Art. 4 · Misure di applicazione e modifiche

Art. 4

Misure di applicazione e modifiche

In vigore dal 26 ott 2005
Misure di applicazione e modifiche 1.   Le prescrizioni tecniche dettagliate da osservare nelle prove di cui al punto 3 dell'allegato I sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE. 2.   Le modificazioni necessarie per adeguare la presente direttiva sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE.
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