Art. 4
Misure di applicazione e modifiche
In vigore dal 26 ott 2005
Misure di applicazione e modifiche
1. Le prescrizioni tecniche dettagliate da osservare nelle prove di cui al punto 3 dell'allegato I sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE.
2. Le modificazioni necessarie per adeguare la presente direttiva sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2005:66:oj#art-4