Art. 2
Definizioni
In vigore dal 26 ott 2005
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni e le definizioni di cui all'allegato I, paragrafo 1:
1)
«veicolo», qualsiasi veicolo a motore della categoria M1 ai sensi dell' e dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE, di massa totale autorizzata non superiore a 3,5 tonnellate, e qualsiasi veicolo a motore della categoria N1 ai sensi dell' e dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE;
2)
«entità tecnica separata», un'entità tecnica separata ai sensi dell' della direttiva 70/156/CEE, destinato all'installazione o all'uso su uno o più tipi di veicoli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2005:66:oj#art-2