Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 26 ott 2005
Definizioni Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni e le definizioni di cui all'allegato I, paragrafo 1: 1) «veicolo», qualsiasi veicolo a motore della categoria M1 ai sensi dell' e dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE, di massa totale autorizzata non superiore a 3,5 tonnellate, e qualsiasi veicolo a motore della categoria N1 ai sensi dell' e dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE; 2) «entità tecnica separata», un'entità tecnica separata ai sensi dell' della direttiva 70/156/CEE, destinato all'installazione o all'uso su uno o più tipi di veicoli.
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